Art. 589 c.nav.Competenza per materia e per valore

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[1]Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede le lire diecimila, e avanti il tribunale, se il valore e' superiore a tale somma, le cause riguardanti:

  • a)i danni dipendenti da urto di navi;
  • b)i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta;
  • c)i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;
  • d)i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;
  • e)le indennita' e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero;
  • f)il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti.

[2]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 12 novembre 1946 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art589 · fonte su Normattiva