Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIURISDIZIONI SPECIALI - COMANDANTE DI PORTO - COD. NAVIG., ART. 589 - COMPETENZA DI PRIMO GRADO A DECIDERE LE CAUSE PER SINISTRI MARITTIMI DI DETERMINATO VALORE - DIFETTO DI GARANZIE DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITA' NELL'ORGANO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101, COMMA SECONDO, E 108, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Essendo il comandante di porto organo amministrativo periferico gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile, e privo della inamovibilita' perche' legato da rapporto di impiego con l'amministrazione della marina militare, le disposizioni che attribuiscono a tale organo la competenza a decidere cause per sinistri marittimi non offrono quelle garanzie di indipendenza e di imparzialita' poste a presidio del retto svolgimento della funzione giurisdizionale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost. - l'art. 589 cod. navig., nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le controversie civili per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire centomila. Cfr.: sent. n. 121 del 1970.
COMANDANTE DI PORTO - ORGANO AMMINISTRATIVO - DIPENDENZA GERARCHICA E DISCIPLINARE - DIFETTO DI INDIPENDENZA NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI GIURISDIZIONALI.
Il comandante di porto e' organo amministrativo periferico gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile, il che comporta che egli non possa disattendere le istruzioni e gli ordini impartiti dagli organi centrali. Inoltre e' privo di ogni garanzia di inamovibilita', essendo legato da rapporto d'impiego con l'amministrazione della marina militare, mentre spettano alla competenza del Ministro della difesa, oltre i provvedimenti disciplinari, quelli riguardanti la nomina, la promozione a scelta, nonche' l'assegnazione e il mutamento di sede senza necessita' di consenso da parte dell'interessato. Cfr.: sent. n. 121 del 1970.
GIURISDIZIONI SPECIALI - COMANDANTE DI PORTO - COD. NAVIG., ART. 589 - COMPETENZA IN PRIMO GRADO A DECIDERE LE CAUSE PER SINISTRI MARITTIMI DI DETERMINATO VALORE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 101, COMMA SECONDO, E 108, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - CONSEGUENTE INOPERATIVITA' DI ALTRE DISPOSIZIONI COLLEGATE A QUELLA DICHIARATA ILLEGITTIMA.
A seguito della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 589 cod. navig. - nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e di valore non eccedente le lire centomila - restano inoperanti (senza che occorra una specifica declaratoria di illegittimita' costituzionale), tutte le altre disposizioni collegate al suddetto articolo ed in particolare quelle disciplinanti il procedimento davanti ai comandanti di porto (di cui agli artt. 591 e segg. cod. navig.) ad eccezione dell'art. 598, dovendosi riconoscere natura amministrativa e non giurisdizionale all'amichevole componimento in esso previsto. Cfr.: sent. n. 83 del 1973.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - COMANDANTE DI PORTO IN SEDE DI INTERVENTO CONCILIATIVO EXTRAPROCESSUALE EX ART. 598 COD. NAVIGAZIONE - NATURA AMMINISTRATIVA DELL'ATTIVITA' - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PROPOSTA, NELLA SPECIE, NEI CONFRONTI DEL COD. NAVIG. ARTT. 585 A 598, 603 A 609, E DEL D.P.R. 15 FEBBRAIO 1952, N. 328, ARTT. 479 A 482.
E' inammissibile, per mancanza di legittimazione a proporla, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 585 a 598 e da 603 a 609 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, nonche' degli artt. da 479 a 482 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, da un comandante di porto in sede di richiesta di intervento conciliativo extraprocessuale. L'attivita' conciliativa che il comandante di porto e' chiamato ad esercitare ex art. 598 del codice della navigazione non e' di natura giurisdizionale, ma amministrativa. Tale attivita' si esaurisce nel quadro delle varie e molteplici funzioni che il comandante stesso e' chiamato a svolgere nell'ambito dell'ordinamento amministrativo della navigazione. Il comandante di porto e' organo speciale, e non gia' ordinario, di giurisdizione. Esso, pertanto, e' giudice solo quando esercita la funzione giurisdizionale nell'ambito della speciale competenza attribuitagli e, quindi, quando e' chiamato a conoscere della lite. In ogni altro caso, ogni suo intervento devesi ritenere di natura amministrativa, poiche' e' questo l'aspetto normale e naturale della struttura e funzione dell'organo.
Riguarda ancheart. 591 Codice della navigazioneart. 604 Codice della navigazioneart. 588 Codice della navigazioneart. 593 Codice della navigazioneart. 594 Codice della navigazioneart. 609 Codice della navigazionee altri 18