Art. 592 c.nav. — Contenuto e forma della citazione
[1]La citazione deve contenere la indicazione del comandante di porto adito e delle parti, l'intimazione a comparire a udienza fissa, l'esposizione sommaria dei fatti e la formulazione dell'oggetto della domanda.
[2]Puo' essere notificata anche dal messo del comune nel quale ha sede il comandante di porto.
[3]La notificazione per pubblici proclami puo', su istanza dell'attore, essere autorizzata dal comandante di porto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva