Art. 751 c.nav.Aeromobili iscritti in registri di altri Stati

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[1]Rispondono ai requisiti di nazionalita' richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare della Reale unione nazionale aeronautica, gli aeromobili che appartengono per intero:

  • a)allo Stato, alle provincie, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico italiano;
  • b)a cittadini italiani;
  • c)a societa' costituite e aventi sede nel Regno, il cui capitale appartenga per due terzi almeno a cittadini italiani, e il cui presidente e due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonche' il direttore generale, siano cittadini italiani.

[2]((Il Ministro dei trasporti, in deroga a quanto prescritto dall'articolo 752, puo', con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le societa' concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776 abbiano l'effettiva disponibilita' ancorche' non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprieta', in base al quale l'iscrizione viene effettuata.

[3]Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulle predette societa'.

[4]La proprieta' ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono regolati dalla legge italiana)).

Testo vigente dal 8 giugno 1983 al 22 maggio 1998 · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art751 · fonte su Normattiva