Art. 751 c.nav.Aeromobili iscritti in registri di altri Stati

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[1]((Rispondono ai requisiti di nazionalita' richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria:

  • a)allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
  • b)ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
  • c)a societa' costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria, e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonche' il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario puo' risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della societa'.

[2]Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, puo', con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le societa' concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonche' le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilita' ancorche' non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprieta', in base al quale l'iscrizione e' effettuata. Gli obblighi, che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla societa' che ha l'effettiva disponibilita' dell'aeromobile.

[3]La proprieta' e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana)).

Testo vigente dal 22 maggio 1998 al 21 ottobre 2005 · versione 59 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art751 · fonte su Normattiva