Art. 77 c.nav.
Obblighi dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua
[1]Lungo le sponde dei canali e degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, i proprietari frontisti devono costruire e mantenere in buono stato i muri di sponda e gli argini occorrenti, nonche' prendere tutte le misure necessarie ad evitare l'interrimento dei fondali.
[2]Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, e, se del caso, l'ufficio tecnico comunale, emana le disposizioni alle quali devono attenersi i proprietari frontisti nella costruzione e manutenzione delle opere predette.
[3]In caso di mancato adempimento da parte dei proprietari frontisti, l'autorita' predetta provvede di ufficio, a spese dell'interessato.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva