Art. 789 c.nav. — Lavoro aereo per conto di terzi
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[1]((Le licenze previste dall'articolo precedente possono essere rilasciate soltanto alle persone, enti o societa' indicate nell'articolo 751.
[2]Al vettore che esercita i servizi di trasporto aereo non di linea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 941 e agli articoli da 996 a 1000)).
Testo vigente dal 6 gennaio 1981 al 21 ottobre 2005 · versione 29 su Normattiva