Art. 789 c.nav.Lavoro aereo per conto di terzi

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[1]((Le licenze previste dall'articolo precedente possono essere rilasciate soltanto alle persone, enti o societa' indicate nell'articolo 751.

[2]Al vettore che esercita i servizi di trasporto aereo non di linea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 941 e agli articoli da 996 a 1000)).

Testo vigente dal 6 gennaio 1981 al 21 ottobre 2005 · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art789 · fonte su Normattiva