Art. 804 c.nav.Approdo degli aeromobili

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[1]L'approdo volontario degli aeromobili, salvo il disposto degli articoli 841, 844, puo' effettuarsi soltanto negli aeroporti.

[2]Nel caso di approdo fuori di un aeroporto, il comandante dell'aeromobile e, quando sia a conoscenza del fatto, il possessore del fondo, in cui e' avvenuto l'approdo, devono darne avviso alla competente autorita', secondo le norme del regolamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 maggio 1968 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art804 · fonte su Normattiva