Art. 804 c.nav. — Approdo degli aeromobili
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[1]L'approdo volontario degli aeromobili, salvo il disposto degli articoli 841, 844, puo' effettuarsi soltanto negli aeroporti.
[2]Nel caso di approdo fuori di un aeroporto, il comandante dell'aeromobile e, quando sia a conoscenza del fatto, il possessore del fondo, in cui e' avvenuto l'approdo, devono darne avviso alla competente autorita', secondo le norme del regolamento. 18
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1968, n. 518
18La L. 2 aprile 1968, n. 518 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del codice della navigazione, la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre localita' idonee, dette aviosuperfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali".
Testo vigente dal 21 maggio 1968 al 21 ottobre 2005 · versione 18 su Normattiva