Art. 807 c.nav.Utilizzazione degli aeroporti coordinati

[1]La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.

[2]L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformita' delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi.

[3]((Si applica, altresi', la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili.))

Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art807 · fonte su Normattiva