Art. 807 c.nav. — Utilizzazione degli aeroporti coordinati
[1]La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.
[2]L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformita' delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi.
[3]((Si applica, altresi', la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili.))
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva