Art. 807 c.nav. — Utilizzazione degli aeroporti coordinati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 8 giugno 1983. Leggi il testo vigente →
[1]Subito dopo l'approdo, il comandante dell'aeromobile deve provvedere agli adempimenti doganali e sanitari, e presentare al direttore dell'aeroporto il giornale di rotta.
[2]Il direttore dell'aeroporto appone il visto sul giornale dopo aver preso visione delle registrazioni e averne constatata la regolarita'.
[3]Per gli aeromobili sprovvisti del giornale di rotta o esentati dall'obbligo della vidimazione, il comandante deve presentarsi al direttore dell'aeroporto e dichiarare il luogo di provenienza dell'aeromobile.
[4]Il comandante dell'aeromobile deve fornire in ogni caso al direttore dell'aeroporto tutte le informazioni che gli vengono richieste sul viaggio compiuto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 8 giugno 1983 · versione 0 su Normattiva