Art. 807 c.nav. — Utilizzazione degli aeroporti coordinati
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[1]((Subito dopo l'approdo il comandante dell'aeromobile provvede, direttamente o mediante un suo delegato, agli adempimenti doganali e sanitari, e alla presentazione al direttore dell'aeroporto del giornale di bordo se, nel corso del viaggio, vi siano stati annotati i fatti di cui all'articolo 772.
[2]Il direttore dell'aeroporto appone il visto sul giornale di bordo nell'ipotesi di cui al comma precedente, dopo aver preso visione delle registrazioni e averne constatato la regolarita'.
[3]Per gli aeromobili esentati dall'obbligo della vidimazione, il comandante o un suo delegato deve dichiarare al direttore dell'aeroporto il luogo di provenienza dell'aeromobile.
[4]Il comandante dell'aeromobile deve fornire in ogni caso al direttore dell'aeroporto le informazioni che gli vengono richieste sul viaggio compiuto)).
Testo vigente dal 8 giugno 1983 al 21 ottobre 2005 · versione 35 su Normattiva