Art. 807 c.nav. — Utilizzazione degli aeroporti coordinati
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[1]((La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.
[2]L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformita' delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi)).
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva