Art. 812 c.nav.Obbligo di cooperare al ricupero

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In caso di perdita dell'aeromobile, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne siamo richiesti immediatamente dopo il sinistro, dal comandante dell'aeromobile o dal direttore di aeroporto, sono tenuti a prestare la loro opera per il ricupero dei relitti.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art812 · fonte su Normattiva