Art. 834 c.nav. — Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita
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[1]Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorita' nel Regno o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile puo' procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile.
[2]L'atto di matrimonio, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di rotta e consegnato nell'aeroporto di primo approdo al direttore dell'aeroporto o all'autorita' consolare, insieme con un estratto del giornale di rotta.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 8 giugno 1983 · versione 0 su Normattiva