Art. 834 c.nav.Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita

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[1]Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorita' nel Regno o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile puo' procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile.

[2]L'atto di matrimonio, compilato dal comandante, deve essere annotato sul ((giornale di bordo)) e consegnato nell'aeroporto di primo approdo al direttore dell'aeroporto o all'autorita' consolare, insieme con un estratto del ((giornale di bordo)).

Testo vigente dal 8 giugno 1983 al 21 ottobre 2005 · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art834 · fonte su Normattiva