Art. 851 c.nav. — Sospensione della costruzione per ordine dell'autorita'
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Il ministro per l'aeronautica puo' in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non siano state fatte la dichiarazione o la denuncia previste negli articoli 848 e 849. Puo' altresi' ordinare la sospensione della costruzione che venga diretta da persona non munita della prescritta abilitazione, ovvero che a giudizio del Registro aeronautico italiano non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica, o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva