Art. 919 c.nav.Indennita' in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volonta' dell'esercente

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In caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per volonta' dell'esercente, e' dovuta al lavoratore una indennita' pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative e in mancanza dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 1 giugno 1982 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art919 · fonte su Normattiva