Art. 943 c.nav. — Obblighi d'informazione
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[1]((Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.
[2]In caso di mancata informazione, il passeggero puo' chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.
[3]Ai vettori aerei muniti di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono sospesi i diritti di traffico verso o dal territorio italiano, nei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dell'ENAC.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201
38Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue: art. 943, primo comma, da lire cinquemilioniduecentomila a lire centonovantacinquemilioni".
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva