Art. 943 c.nav. — Obblighi d'informazione
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[1]Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non puo', per ciascuna persona, essere superiore a cinque milioni duecentomila lire.38
[2]Nello stesso caso, se il vettore ha adempiuto all'obbligo di assicurazione di cui all'art. 941, il risarcimento da lui dovuto per sinistri alla persona del passeggero non puo' superare la differenza tra la predetta somma e quella spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201
38Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue: art. 943, primo comma, da lire cinquemilioniduecentomila a lire centonovantacinquemilioni".
Testo vigente dal 7 giugno 1987 al 21 ottobre 2005 · versione 40 su Normattiva