Art. 945 c.nav. — Impedimento del passeggero
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[1]Se la partenza del passeggero e' impedita per causa a lui non imputabile, il contratto e' risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio gia' pagato.
[2]Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri puo' chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
[3]Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero e' responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva