Art. 946 c.nav. — Mancata partenza del passeggero
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[1]La perdita e le avarie subite dai bagagli consegnati al vettore durante il trasporto devono esser fatte constare con riserva scritta entro tre giorni, e i danni da ritardo entro quattordici giorni dalla riconsegna.
[2]In mancanza di tali riserve si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 954.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva