Art. 968 c.nav.Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto

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[1]((I creditori per danni derivati da sinistri alle persone concorrono, entro il limite massimo di otto milioni trecentomila lire per ogni persona, sui due terzi della somma alla quale e' limitato il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente; i creditori per danni alle cose concorrono sul terzo rimanente.

[2]Tuttavia, se l'ammontare dei crediti per danni alle cose e' inferiore a detto terzo, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per sinistri alle persone entro il limite individuale massimo indicato. Parimenti, se l'ammontare di crediti per sinistri alle persone e' inferiore ai due terzi, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per danni alle cose)).

Testo vigente dal 19 agosto 1954 al 7 giugno 1987 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art968 · fonte su Normattiva