Art. 976 c.nav. — Concorso dei creditori
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Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970, tuttavia il risarcimento per danni alle persone non puo' superare la somma di centosessantamila lire per ciascuna persona.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954 · versione 0 su Normattiva