Art. 976 c.nav.Concorso dei creditori

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Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970, tuttavia il risarcimento per danni alle persone non puo' superare la somma di centosessantamila lire per ciascuna persona.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art976 · fonte su Normattiva