Art. 976 c.nav. — Concorso dei creditori
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1954 al 7 giugno 1987. Leggi il testo vigente →
((Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970: tuttavia il risarcimento per danni alle persone non puo' superare la somma di cinque milioni duecentomila lire per ciascuna persona)).
Testo vigente dal 19 agosto 1954 al 7 giugno 1987 · versione 6 su Normattiva