Art. 976 c.nav. — Concorso dei creditori
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1987 al 29 maggio 2006. Leggi il testo vigente →
Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970: tuttavia il risarcimento per danni alle persone non puo' superare la somma di cinque milioni duecentomila lire per ciascuna persona. 38
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201
38Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...] art. 976, da lire cinquemilioniduecentomila a lire centonovantacinquemilioni".
Testo vigente dal 7 giugno 1987 al 29 maggio 2006 · versione 40 su Normattiva