Art. 999 c.nav. — Indennita' e compensi di assistenza
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[1]Oltre il limite stabilito dall'articolo precedente, l'assicuratore risponde delle indennita' e dei compensi dovuti per assistenza o salvataggio del passeggero fino a concorrenza di sessantamila lire. Tuttavia la somma delle indennita' e dei compensi complessivamente dovuti dall'assicuratore per uno stesso aeromobile, in occasione di un medesimo sinistro, non puo' superare le seicentomila lire.
[2]L'assicuratore risponde altresi' delle indennita' dovute per atti di assistenza o salvataggio, che non abbiano un utile risultato, sino ad un massimo complessivo di sessantamila lire per uno stesso sinistro e per un medesimo aeromobile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954 · versione 0 su Normattiva