Art. 999 c.nav. — Indennita' e compensi di assistenza
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[1]((Oltre ai limite stabilito dall'articolo precedente, l'assicuratore risponde delle indennita' e dei compensi dovuti per assistenza o salvataggio del passeggero fino a concorrenza di due milioni di lire. Tuttavia la somma delle indennita' e dei compensi complessivamente dovuti dall'assicuratore per uno stesso aeromobile, in occasione di un medesimo sinistro, non puo' superare i venti milioni di lire.
[2]L'assicuratore risponde altresi' delle indennita' dovute per atti di assistenza o salvataggio, che non abbiano avuto un utile risultato, sino ad un massimo complessivo di due milioni di lire per uno stesso sinistro e per un medesimo aeromobile)).
Testo vigente dal 19 agosto 1954 al 21 ottobre 2005 · versione 6 su Normattiva