Art. 125 c.p.i. — Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione
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Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante e' valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano.
Testo vigente dal 4 marzo 2005 al 22 aprile 2006 · versione 0 su Normattiva