Art. 49 codice della protezione civile
Clausola di invarianza finanziaria (Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017) Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 22 gennaio 2018, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva