Art. 142 c.d.s.Limiti di velocita'

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Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, ((i 90 Km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 Km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 Km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali.)) Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici puo' modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei lavori pubblici puo' procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate:

  • a)ciclomotori: ((45)) km/h;
  • b)autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto ((delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1)), quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
  • c)((macchine agricole e macchine operatrici)): 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi,;
  • d)quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati ((...));
  • e)treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
  • f)autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
  • g)autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
  • h)autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
  • i)autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
  • l)mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), ((devono essere indicate le velocita' massime consentite)). Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3 ((, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.)) In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione e' commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ((Se la violazione e' commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da quattro a otto mesi.))

Testo vigente dal 1 ottobre 1993 al 24 gennaio 1995 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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Come è cambiato

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1992oggi
  1. 14 dicembre 2024oggiper un annoin vigore
  2. 10 novembre 202114 dicembre 2024per 3 anni
  3. 15 gennaio 202110 novembre 2021per 10 mesi
  4. 13 gennaio 201915 gennaio 2021per 2 anni
  5. 14 gennaio 201713 gennaio 2019per un anno
  6. 15 gennaio 201514 gennaio 2017per 2 anni
  7. 15 gennaio 201315 gennaio 2015per 2 anni
  8. 29 aprile 201215 gennaio 2013per 9 mesi
  9. 15 gennaio 201129 aprile 2012per un anno
  10. 13 agosto 201015 gennaio 2011per 5 mesi
  11. 14 gennaio 200913 agosto 2010per un anno
  12. 4 ottobre 200714 gennaio 2009per un anno
  13. 14 gennaio 20074 ottobre 2007per 9 mesi
  14. 14 gennaio 200514 gennaio 2007per 2 anni
  15. 30 giugno 200314 gennaio 2005per un anno
  16. 14 gennaio 200330 giugno 2003per 6 mesi
  17. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  18. 31 dicembre 199914 gennaio 2001per un anno
  19. 12 gennaio 199931 dicembre 1999per 12 mesi
  20. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  21. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  22. 1 ottobre 199324 gennaio 1995per un anno
  23. 9 febbraio 19931 ottobre 1993per 8 mesi
  24. 18 maggio 19929 febbraio 1993per 9 mesitesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art142 · fonte su Normattiva