Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Circolazione stradale - Codice della strada - Reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti - Sanzione pecuniaria applicata, a seguito di novella legislativa che abroga le parole «in stato di alterazione psicofisica», sull'asserito presupposto che non sia specificato il periodo temporale di assunzione e la necessità di perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità, necessaria offensività del reato, di precisione, tassatività o determinatezza della norma penale, di finalità rieducativa delle pene, di disparità di trattamento e eguaglianza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 047002).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata e dal GIP del Tribunale di Siena, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 Cost., dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificati dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1) e n. 2), della legge n. 177 del 2024; e dal GIP del Tribunale di Pordenone, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1) e n. 2), della legge n. 177 del 2024, che modifica l’art. 187, commi 1 e 1-bis, del cod. strada. Le disposizione cesurate, pur sopprimendo l’inciso – presente nel testo dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, cod. strada anteriore alle modifiche – «in stato di alterazione psico-fisica», non determinano, come ritenuto dai rimettenti, una responsabilità imperniata sul solo nesso cronologico tra assunzione della sostanza - non importa in quale momento - e guida del veicolo, essendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva conforme ai principi costituzionali di proporzionalità e necessaria offensività, e, prima ancora, alla stessa ratio delle disposizioni censurate. L’area della rilevanza penale delle due disposizioni censurate deve infatti intendersi limitata a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all’assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida. Così intese, le disposizioni censurate risultano conformi al principio di proporzionalità, mirando a tutelare la sicurezza della circolazione stradale, espressione di sintesi riferita alla vita, all’integrità fisica e ai beni patrimoniali di tutti gli utenti della strada. Né, a sostegno dell’interpretazione letterale, potrebbe sostenersi che le disposizioni censurate mirino anche, o addirittura primariamente, a scoraggiare il consumo di sostanze stupefacenti, condotta che l’ordinamento certamente scoraggia, prevedendo però unicamente sanzioni amministrative (art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990), subordinate a un giudizio di idoneità, necessità e proporzionalità rispetto alle legittime finalità di ciascuna sanzione. Quanto poi al principio di necessaria offensività, premesso che l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 187 cod. strada è strutturata come puro reato di pericolo, mentre quella aggravata di cui al comma 1-bis costituisce fattispecie almeno parzialmente di danno, laddove le disposizioni dovessero essere riferite a qualsiasi condotta di guida successiva all’assunzione di sostanze stupefacenti, anche dopo che queste abbiano certamente esaurito i loro effetti sull’organismo dell’assuntore, la presunzione legislativa si disvelerebbe come del tutto irragionevole. Le modifiche normative non hanno, però, inteso modificare la ratio oggettiva di tutela dell’incolumità pubblica tradizionalmente ascritta alle due norme incriminatrici in esame. Pertanto, è del tutto conforme a tale ratio, e al tempo stesso non è in contrasto con la specifica intentio legislatoris sottostante la modifica in esame, uno sforzo ermeneutico volto a selezionare, nell’amplissimo novero delle condotte di guida compiute dopo avere assunto sostanze stupefacenti, quelle sole che presentino in concreto un coefficiente di pericolosità per quei beni giuridici maggiore rispetto a ogni altra condotta di guida di ogni utente della strada, come indicato anche dalla circolare congiunta tra i Ministeri dell’interno e della salute dell’11 aprile 2025. Per altro verso, e soprattutto, la necessità di una interpretazione restrittiva delle disposizioni è imposta anche dal canone dell’interpretazione costituzionalmente orientata, che conduce il giudice a privilegiare la soluzione ermeneutica che si armonizzi con i principi costituzionali, anziché quella che con essi contrasti. Pertanto, la sovrainclusività dell’interpretazione da cui muovono i rimettenti deve essere corretta, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità, riconducendo lo spettro applicativo delle disposizioni censurate all’alveo della loro necessità rispetto alle finalità perseguite. Il nuovo thema probandum sarà unicamente la presenza della sostanza nei liquidi corporei, e la valutazione della generale idoneità di tale sostanza a determinare in un assuntore medio l’alterazione psico-fisica. In tal modo, il consociato riceverà dai precetti in esame un chiaro avvertimento sulla possibilità di essere sottoposto a sanzione penale, laddove si ponga alla guida di un veicolo in un momento successivo all’assunzione di sostanze stupefacenti, allorché ancora si possa assumere una loro efficacia sul suo organismo. Va da sé che egli saprà di doversi astenere dalla condotta di guida, sino a che tale perdurante efficacia non possa, ragionevolmente, del tutto escludersi. Sotto il profilo della separazione dei poteri, poi, la demarcazione tra condotte punibili e non punibili rimarrà affidata non già a valutazioni politico-criminali del giudice sulla opportunità di sanzionare determinate condotte e non altre, ma all’applicazione di criteri di natura scientifica, di cui il giudice è mero fruitore. Saranno dunque tali criteri a determinare entro quali limiti il riscontro della presenza di determinate sostanze nell’organismo dell’interessato sia effettivamente indicativo di un possibile perdurante effetto della sostanza sul suo equilibrio psicofisico, e sul suo sistema neurologico in particolare. Così interpretate, infine, le disposizioni in esame non contrastano con il principio della finalità rieducativa delle pene né risultano ravvisabili i molteplici profili di asserito contrasto con il principio di eguaglianza. Ciò comporta che la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.
sentenza 10/2026massima n. 47193 Riguarda ancheart. 1 legge 177/2024
Costituzione e leggi costituzionali - Potestà legislativa - Limite del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Obblighi derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) - Eventuale contrasto di norma interna con norma CEDU - Proposizione della questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - Condizione dell'impossibilità di superare il denunciato contrasto in via interpretativa - Sussistenza, atteso l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità preclusivo di un'interpretazione adeguatrice.
L'apparente contrasto tra disposizioni legislative interne e una disposizione della CEDU, quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. soltanto se insuscettibile di soluzione in via ermeneutica, per impossibilità testuale dell'adeguamento interpretativo o perché in materia si sia formato un diritto vivente sospettato di incostituzionalità. Nel caso di specie, deve escludersi che il rimettente potesse superare in via interpretativa il denunciato contrasto delle impugnate disposizioni di legge con l'art. 7 della CEDU, tenuto conto dell'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità - e preclusivo di un'interpretazione adeguatrice - nel senso dell'applicabilità della confisca obbligatoria prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c ), cod. strada anche alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008. Sui rapporti tra ordinamento interno e disposizioni della CEDU e, in particolare, sulle condizioni di proponibilità di una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. in caso di ritenuta violazione della norma convenzionale interposta, v. le citate sentenze n. 311/2009, n. 239/2009, n. 349/2007 e n. 348/2007. Per la manifesta infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo, di altra questione evocante l'asserita violazione dell'art. 7 della CEDU in materia di confisca "per equivalente" ex art. 322- ter cod. pen., v. la citata ordinanza n. 97/2009.
Riguarda ancheart. 200 Codice penaleart. 236 Codice penaleart. 186 Codice della stradaart. 4 d.l. 92/2008art. 1 legge 125/2008
Circolazione stradale - Reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Confisca obbligatoria del veicolo, non appartenente a terzo estraneo, con il quale è stato commesso il reato, in caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti - Applicazione anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della censurata disciplina legislativa - Denunciata lesione del principio di uguaglianza e asserita violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187, comma 1, ultimo periodo, cod. strada, come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che l'obbligatoria confisca del veicolo, non appartenente a terzo estraneo, con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, in caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, si applichi anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della censurata disciplina legislativa. La norma in esame non viene in rilievo nel giudizio a quo in cui all'imputato è contestato il diverso reato di guida sotto l'influenza dell'alcool.
Riguarda ancheart. 4 d.l. 92/2008art. 1 legge 125/2008
Circolazione stradale - Sanzionabilità del rifiuto di sottoposizione ad accertamenti tesi a verificare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope - Indicazione dei casi e dei modi di compromissione della libertà personale ed esclusione della responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto all'inviolabilità della libertà personale e del diritto di difesa, nonché del principio di personalità della responsabilità penale - Omessa descrizione della fattispecie con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione e omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 187, comma 8, e 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento agli articoli 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui si sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 o 5 dell'art. 187 cit., nella parte in cui (art. 187, comma 3) non sono indicati i casi e i modi in cui la libertà personale del conducente può essere compressa, sottraendo al controllo dell'autorità giudiziaria la decisione se sottoporre o meno lo stesso conducente ad accertamenti urgenti aventi finalità probatorie, nonché nella parte in cui non si esclude la responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura nell'ipotesi di cui al comma 8 dell'art. 187 cit. Invero, il rimettente, da un lato, omette di descrivere la fattispecie del giudizio a quo , circostanza che preclude il necessario controllo sulla rilevanza della questione, dall'altro, limitandosi a formulare i tre quesiti, rinviando alle motivazioni esposte dai ricorrenti, in contrasto con il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, omette ogni motivazione sulla non manifesta infondatezza. - Sulla omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo , che preclude il necessario controllo sulla rilevanza della questione, vedi, citate, ex plurimis, ordinanze n. 96 e n. 93/2009 e n. 395/2008. - Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, vedi, citate, ordinanze n. 110 e n. 122/2009.
Riguarda ancheart. 196 Codice della strada
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool e reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Prevista competenza, rispettivamente, del tribunale monocratico e del giudice di pace - Lamentata irrazionalità della disciplina, con ingiustificata disparità di trattamento, ed evocata violazione dell'art. 24 Cost. - Carenza di motivazione in relazione a tale parametro - Indeterminatezza del 'petitum' - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituiti dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., relativamente alla parte in cui le predette norme dispongono una diversa competenza per i reati di guida sotto l'influenza dell'alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Infatti, con riferimento al parametro di cui all'art. 24 Cost., l'ordinanza di rimessione è del tutto carente di motivazione, e, con riferimento all'art. 3 Cost., la stessa ordinanza si caratterizza per l'indeterminatezza del petitum , non essendo chiaro quale sia l'intervento richiesto tra i due astrattamente ipotizzabili, tra loro peraltro diametralmente opposti. - Sulla manifesta inammissibilità per indeterminatezza del petitum v., citate, ordinanze n. 35 e n. 279/2007.
sentenza 54/2008massima n. 32183 Riguarda ancheart. 186 Codice della stradaart. 5 d.l. 151/2003
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Prevista competenza del tribunale monocratico - Conseguente preclusione dell'ammissione all'oblazione, consentita agli imputati del reato di guida sotto l'influenza di stupefacenti, di competenza del giudice di pace - Denunciata irragionevole disparità di trattamento - Assoluta carenza di descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, relativamente alla parte in cui detta norma dispone per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool la competenza del tribunale monocratico, con conseguente preclusione dell'ammissione all'oblazione, consentita agli imputati del reato di guida sotto l'influenza di stupefacenti, di competenza del giudice di pace. L'ordinanza di rimessione è infatti totalmente priva di descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo. - Sulla manifesta inammissibilità per carenza assoluta di descrizione della fattispecie, v., citate, ordinanze n. 45, n 72, n. 91 e n. 132/2007.
sentenza 54/2008massima n. 32184 Riguarda ancheart. 5 d.l. 151/2003art. 186 Codice della strada
Circolazione stradale - Reato di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti - Attribuzione della competenza al giudice di pace anziché al tribunale ordinario - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie analoga della guida sotto l'effetto dell'alcool nonché lamentata violazione del diritto di difesa - Mancata sperimentazione di interpretazione 'secundum Constitutionem' - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 2, e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, censurati, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuiscono la competenza a giudicare sul reato di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente al giudice di pace anziché al tribunale ordinario, come previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2, dello stesso codice della strada. Invero, il giudice rimettente non fornisce alcuna motivazione sulle ragioni che lo inducono a scartare l'interpretazione alternativa, pur espressa in un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il richiamo dell'art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto nel settimo comma del novellato art. 187, deve ritenersi riferito, nell'intenzione del legislatore, sia al trattamento sanzionatorio che alla disciplina sulla competenza, in tal modo sottraendosi alla necessità di motivare sull'impossibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione. - In senso conforme v. citate, ordinanze n. 272, 187, 143 e 57/2006, n. 306/2005, sentenza n. 188/1995 e ordinanza n. 63/1989.
sentenza 47/2007massima n. 31033 Riguarda ancheart. 186 Codice della strada
Circolazione stradale - Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti - Limite quantitativo per la individuazione dello stato di alterazione fisica e psichica - Omessa previsione - Assunta violazione dei principi di tassatività della fattispecie penale e della personalità della responsabilità penale - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui sanziona penalmente la condotta di chi si pone alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti senza prevedere alcun limite oltre il quale il soggetto possa essere considerato in stato di alterazione fisica e psichica. Infatti, la fattispecie incriminatrice risulta sufficientemente determinata, risultando essa integrata dalla concorrenza di due elementi: l’uno, obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione); l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti. - V. ordinanza citata n. 306/2001.
CIRCOLAZIONE STRADALE - REATI DI GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI ALCOOL E DI GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI - PRESCRIZIONE DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO E DELLA CORRELATA SANZIONE ACCESSORIA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE E DI DIFESA - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA FINO A CONDANNA DEFINITIVA - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 186 e 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost..
sentenza 25/1999massima n. 24429 Riguarda ancheart. 186 Codice della strada
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ACCOMPAGNAMENTO DEL CONDUCENTE PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE PER L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ALTERAZIONE FISICA E PSICHICA - FACOLTA' ATTRIBUITA AGLI AGENTI DI POLIZIA STRADALE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DELLA LIBERTA' PERSONALE E DI DIFESA NONCHE' DELLA RISERVA DI LEGGE, STABILITA IN CASO DI TRATTAMENTO SANITARIO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 32, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 187, secondo comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modif. dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo cui, in caso di incidente o quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale hanno facolta' di accompagnare il medesimo presso strutture pubbliche per prelievi di liquidi biologici. Tale facolta' non e' lesiva della garanzia circa inviolabilita' della persona, poiche' all' agente e' rimessa esclusivamente la valutazione del momento iniziale, in ordine alle circostanze oggettive e sintomatiche - che per la loro contingenza, egli solo puo' apprezzare - e la facolta'di accompagnamento del conducente, il quale non subisce coartazione alcuna, potendosi rifiutare, in caso di ritenuto abuso di potere. Tuttavia, sebbene detto rifiuto costituisca autonomo titolo di reato, i rischi paventati dal giudice 'a quo', sono scongiurati dal riscontro della ragionevolezza del motivo del disposto accompagnamento, rimesso al giudice, cosi' consentendosi 'a posteriori' una verifica giudiziale dei fatti e dell'attendibilita' delle ragioni di convincimento dell'agente, in relazione al bene protetto della sicurezza della circolazione e alle correlate finalita' di prevenzione. Non puo' inoltre ipotizzarsi, stante il dettaglio della normativa, la violazione della riserva di legge (art. 13, secondo comma, Cost.), mentre la ritenuta necessita' circa la presenza di un medico accanto agli agenti, rimane completamente estranea all'invocato diritto di difesa e, in ogni caso, tale violazione sarebbe esclusa dal carattere di atto a sorpresa dell'accertamento, iscrivibile fra le attivita' che non presuppongono necessariamente un indizio di reita' e trovano giustificazione nella logica della irripetibilita'. Infine, va chiarito che i prelievi in questione non configurano un trattamento sanitario obbligatorio e, in particolare, che il prelievo ematico, come gia' precisato dalla Corte, non lede la dignita' o la psiche della persona e non ne mette in pericolo la vita, l'incolumita' e la salute. - S. n. 54/1986. red.: A.M. Marini
Riguarda ancheart. 187 d.lgs. 360/1993
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI ALCOOL E DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ALTERAZIONE FISICA E PSICHICA - FACOLTA' ATTRIBUITA AGLI AGENTI DI POLIZIA STRADALE - APPLICABILITA' DI SANZIONE PENALE E DELLA MISURA PREFETTIZIA PROVVISORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - LAMENTATA LESIONE DEGLI ARTT. 3, 13, 24, 25, 32, 97 E 102 COST. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 186, quarto e sesto comma e 187, quarto comma nonche' 223, terzo comma, e 224, primo comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto per cio' che concerne la prima questione (indeterminatezza della fattispecie incriminatrice della guida sotto l'influenza dell'alcool, cagionata da mancata previsione dell'obbligo dell'uso dell'etilometro), gli articoli impugnati non risultano pertinenti, mentre, relativamente alla seconda (applicabilita' della misura prefettizia provvisoria della sospensione della patente, nonche' della relativa sanzione amministrativa accessoria, anche in caso di sospensione condizionale della pena), non sussiste nessuna motivazione circa la rilevanza ne' indicazione circa la fattispecie di causa. red.: A.M. Marini
Riguarda ancheart. 224 Codice della stradaart. 223 Codice della stradaart. 186 Codice della strada