Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento - Mancata previsione di un termine maggiore per il ricorrente residente all'estero - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e lamentata violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo - Mancanza del requisito della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamene inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 203, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, contestato, in rapporto agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il termine per la proposizione dell'opposizione avanti all'autorità amministrativa avverso il verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, non prevede un termine più lungo per il residente all'estero. Infatti, il giudizio a quo si svolge dinanzi all'autorità giudiziaria, che non deve fare applicazione della norma impugnata, concernente la diversa fattispecie dell'impugnazione dinanzi al prefetto.
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI - IPOTESI DI MANCATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA O DI OMESSO RICORSO AL PREFETTO - ATTRIBUZIONE DI EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO AL VERBALE DI ACCERTAMENTO PER UNA SOMMA PARI ALLA META' DEL MASSIMO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA EDITTALE - LAMENTATA APPLICABILITA' DI DETTA SANZIONE IN MISURA FISSA IN ASSENZA DI CONTROLLO DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - QUESTIONE DICHIARATA NON FONDATA CON RIGUARDO AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNZIONE - PIENA TUTELA GIURISDIZIONALE AVVERSO LA CARTELLA ESATTORIALE - IDENTITA' DI PRINCIPI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dichiarata non fondata in una fattispecie analoga (nella specie, e' stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 203, ult. co., del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui consente l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura della meta' del massimo edittale, in assenza di un provvedimento dell'Autorita' giudiziaria che valuti la sussistenza del fatto e che gradui la sanzione, sulla base del principio per cui il giudice nel respingere l'opposizione all'ordinanza ingiunzione prefettizia- e quindi anche alla cartella esattoriale avverso cui e' riconosciuta piena e immediata tutela giurisdizionale - non e' vincolato ad alcun limite per la determinazione della sanzione). red.: F. Mangano
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO - PARTICOLARITA' - POSSIBILE PREDISPOSIZIONE, IN CASO DI MANCATO RICORSO AMMINISTRATIVO CONTRO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO, E SENZA, QUINDI, EMISSIONE, DA PARTE DEL PREFETTO, DELLA ORDINANZA-INGIUNZIONE, DELLA CARTELLA ESATTORIALE - RITENUTA PRECLUSIONE, ANCHE RIGUARDO ALLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE, DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLA COMUNE DISCIPLINA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Manifesta inammissibilita' della questione perche' proposta nei confronti di norma della quale, 'ratione temporis', il giudice rimettente non deve fare applicazione nei processi di provenienza. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 22 legge 689/1981art. 18 legge 689/1981
CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - OMESSO PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA E MANCATA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - OPPOSIZIONE AVVERSO LA CARTELLA ESATTORIALE EMESSA PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME PRETESE IN BASE AL TITOLO ESECUTIVO COSTITUITO DAL VERBALE - POTERE DEL GIUDICE DI DISPORRE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUTORIETA' DEL RUOLO - RITENUTA ESCLUSIONE - LAMENTATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', RISPETTO AI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE EMESSA, PER GLI STESSI TIPI DI INFRAZIONE, IN SEGUITO A RICORSO AMMINISTRATIVO, NEI QUALI INVECE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E' SICURAMENTE AMMESSA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Nei casi di infrazione alle norme del codice della strada in cui, per l'omesso pagamento della sanzione in misura ridotta e la mancata proposizione del ricorso al prefetto, il verbale di accertamento secondo il disposto degli impugnati artt. 203, comma 3, e 206 del nuovo codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce titolo esecutivo, alla stregua degli stessi principi - per cui il mancato preventivo esperimento del ricorso al prefetto, in quanto previsto senza una espressa comminatoria di decadenza, non puo' precludere l'azione giudiziaria - in base ai quali la Corte ha piu' volte riconosciuto, con interpretazione adeguatrice, la ammissibilita' della opposizione avverso la cartella esattoriale, deve ritenersi - con interpretazione anche in cio' adeguatrice - che quando - come nel caso di specie - la opposizione alla cartella esattoriale sia stata proposta, sia consentito al giudice - in virtu' del rinvio operato dall'art. 205, comma 3, del codice della strada, come modificato dall'art. 107 del d.lg. n. 360 del 1993, all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - di disporre la sospensione dell'esecuzione. Sicche' vanno respinte - in quanto formulate in base al contrario assunto - le proposte censure di incostituzionalita'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Cost., degli artt. 203, comma 3, e 206, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 53 e 54, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). - Sulla esperibilita', nelle ipotesi suddette, del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, v. S. nn. 255/1994 e 311/1994, nonche' O. n. 315/1995. Per la illegittimita' costituzionale, non essendo praticabile una interpretazione adeguatrice, di norma che, in ordine alla riscossione di entrate non tributarie dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, richiamando le disposizioni in vigore per la riscossione delle imposte dirette, impediva all'autorita' giudiziaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali, v. quindi S. n. 318/1995. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 53 Riscossione imposte sul redditoart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 296 d.lgs. 285/1992
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - PAGAMENTO DELLE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA - SOSPENSIONE DEL RELATIVO TERMINE DURANTE LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNZIONE DEL PREFETTO - ESCLUSIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, CON ARBITRARIA DISCRIMINAZIONE IN DANNO DI CHI ATTIVI RIMEDI CONTENZIOSI - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni per infrazioni al codice stradale costituisce un beneficio offerto al trasgressore in funzione deflattiva del contenzioso, sicche' la perdita di esso in caso di attivazione di rimedi amministrativi o giurisdizionali appare giustificata e non viola gli artt. 3 e 24 Cost., giacche' non configura un'ipotesi di 'solve et repete' (potendo anzi il giudice sospendere il pagamento ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della L. n. 689 del 1981), ne' esclude comunque che, nel respingere l'opposizione, il giudice possa - nella sua discrezionalita' ed ove ne ricorrano le condizioni - determinare la sanzione in misura corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 cod. strada. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 202, 203, 204 e 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui non prevedono che il termine per il pagamento in misura ridotta resti sospeso in pendenza di opposizione all'ingiunzione prefettizia). - V. O. n. 67/1994; circa l'individuazione delle disposizioni oggetto di censura, v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 204 Codice della stradaart. 205 Codice della stradaart. 202 Codice della strada