Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Circolazione stradale - Trasferimento di residenza dell'intestatario del veicolo - Obbligo di richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a 3003 - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza per arbitraria quintuplicazione dell'originario importo operata dalla legge n. 449 del 1997 - Motivazione ipotetica ed eventuale sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 2001, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 ad euro 3.003 la mancata osservanza delle formalità per il trasferimento della residenza dell'intestatario di un autoveicolo. Invero, stante l'incertezza espressa dal rimettente in ordine all'applicazione della norma oggetto di scrutinio di costituzionalità, la motivazione sulla rilevanza della questione ha carattere ipotetico ed eventuale. - In merito alla manifesta inammissibilità delle questioni nelle quali la motivazione sulla rilevanza ha carattere ipotetico ed eventuale, vedi, citate, sentenza n. 440/2000 e ordinanza n. 374/2004.
sentenza 12/2008massima n. 32055 Riguarda ancheart. 17 legge 449/1997
CIRCOLAZIONE STRADALE - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI - FORMALITÀ OBBLIGATORIE - RICHIESTA DI TRASCRIZIONE AL P.R.A. E RICHIESTA DI RINNOVO O AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO UNICO E INDIFFERENZIATO PER L’INOSSERVANZA DI UNO SOLO O DI ENTRAMBI I PRECETTI - MANCATA PREVISIONE DI SANZIONI DISTINTE PER CIASCUNA VIOLAZIONE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA CITTADINI TOTALMENTE O SOLO PARZIALMENTE INADEMPIENTI - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DEL GIUSTO PROCESSO - RICONDUCIBILITÀ DELLA CENSURA DI VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO ALLA MANCATA ADOZIONE DI UN CRITERIO DI GIUSTIZIA SOSTANZIALE - DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE NELLA DETERMINAZIONE DEGLI ILLECITI E DEL RELATIVO TRATTAMENTO SANZIONATORIO - POSSIBILITÀ DI GRADUARE LA SANZIONE IN RELAZIONE ALLA GRAVITÀ DELL’INFRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., dell'art. 94, commi 3 e 4, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, nella parte in cui non prevede distinte sanzioni in relazione alle violazioni distintamente e specificamente previste nelle disposizioni precettive contenute nei precedenti commi 1 e 2, concernenti, rispettivamente, l'obbligo di richiedere, nel termine di 60 giorni, la trascrizione, al Pubblico registro automobilistico, dell'avvenuto trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, ed il rinnovo o l'aggiornamento della carta di circolazione al Dipartimento per i trasporti. Tanto l'individuazione delle condotte punibili che la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano, infatti, nella discrezionalità del legislatore, la quale può essere oggetto di censura, nel giudizio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza: un siffatto contrasto, come del resto la prospettata disparità di trattamento, non sono ravvisabili nella specie, a motivo del consistente margine di adeguamento delle sanzioni che le disposizioni denunciate rendono possibile, perché la scelta del legislatore si è tradotta sì nella previsione di due fattispecie di illecito amministrativo che stabiliscono, ciascuna, un'unica sanzione pecuniaria da applicarsi, indifferentemente, nell'ipotesi della violazione di uno soltanto o di entrambi i precetti posti dai commi 1 e 2, ma tuttavia le sanzioni poste dai commi 3 e 4 dell'art. 94 del codice della strada non sono individuate in misura fissa, ma tramite una “forbice” edittale, la cui significativa ampiezza consente di irrogarle tenendo conto delle particolarità del caso concreto, così da poterne adeguare la misura alla effettiva gravità dell'infrazione, che ben può essere apprezzata anche in riferimento al grado di inadempimento dei precetti definiti dai commi 1 e 2. - L'individuazione delle condotte punibili e la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, purché questa non sia esercitata in modo da confliggere manifestamente con il canone della ragionevolezza: cfr., da ultimo, sent. n. 144 del 2005. e ordd. n. 262 del 2005, n. 212 del 2004, n. 109 del 2004 e n. 234 del 2003.
Circolazione stradale - Trasferimento di residenza dell'intestatario del veicolo - Inosservanza dell'obbligo di richiedere l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione - Esclusione della possibilità di regolarizzare l'inosservanza, senza applicazione di sanzioni - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento rispetto alla regolarizzazione, al contrario, consentita in caso di trasferimento di proprietà del veicolo - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui prevede, per i soli atti di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del novellato art. 94 del codice della strada, la possibilità di procedere, entro novanta giorni, alle necessarie regolarizzazioni senza l'applicazione di sanzioni. Infatti la scelta di introdurre un trattamento di favore rispetto ad un regime sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del legislatore, e non è censurabile se non quando sia esercitata in modo palesemente irragionevole. - Sulla discrezionalità per il legislatore di disporre eccezioni al regime sanzionatorio, si vedano le ordinanze n. 316 e n. 10/1999; e le sentenze n. 431/1997 e n. 272/1994. M.R.
sentenza 60/2001massima n. 26083 Riguarda ancheart. 17 legge 449/1997