Art. 94 c.d.s.Formalita' per il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1993 al 1 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →

In caso di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dalla parte interessata entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonche' all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprieta'. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata dall'intestatario entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al comma suddetto. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e' stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprieta' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 3 ed e' inviata all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo vigente dal 30 giugno 1993 al 1 ottobre 1993 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

22 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 1 febbraio 2022oggiper 5 anniin vigore
  2. 15 gennaio 20211 febbraio 2022per un anno
  3. 15 settembre 202015 gennaio 2021per 4 mesi
  4. 13 gennaio 201915 settembre 2020per un anno
  5. 1 luglio 201813 gennaio 2019per 7 mesi
  6. 14 gennaio 20171 luglio 2018per un anno
  7. 15 gennaio 201514 gennaio 2017per 2 anni
  8. 15 gennaio 201315 gennaio 2015per 2 anni
  9. 15 gennaio 201115 gennaio 2013per 2 anni
  10. 13 agosto 201015 gennaio 2011per 5 mesi
  11. 14 gennaio 200913 agosto 2010per un anno
  12. 14 gennaio 200714 gennaio 2009per 2 anni
  13. 14 gennaio 200514 gennaio 2007per 2 anni
  14. 30 giugno 200314 gennaio 2005per un anno
  15. 14 gennaio 200330 giugno 2003per 6 mesi
  16. 30 maggio 200114 gennaio 2003per un anno
  17. 1 gennaio 199830 maggio 2001per 3 anni
  18. 12 gennaio 19971 gennaio 1998per 12 mesi
  19. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  20. 1 ottobre 199324 gennaio 1995per un anno
  21. 30 giugno 19931 ottobre 1993per 3 mesi
  22. 18 maggio 199230 giugno 1993per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art94 · fonte su Normattiva