Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TELECOMUNICAZIONI - RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - DISCIPLINA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLE REGIONI PER IL CARATTERE DETTAGLIATO, AUTOAPPLICATIVO E NON CEDEVOLE DELLA DISCIPLINA, E PER LA SUA DIRETTA OPERATIVITÀ NEI CONFRONTI DEI PRIVATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) del decreto legislativo n. 259 del 2003, relativo alla Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, che prevede la disciplina del procedimento per l’autorizzazione all’installazione degli impianti, sollevata in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione, a causa della denunciata lesione della competenza legislativa regionale, per il carattere dettagliato, autoapplicativo e non cedevole della normativa. Infatti, con il decreto legislativo n. 259 del 2003 l'Italia ha recepito le direttive quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche del 7 marzo 2002. Orbene, nella fase di attuazione del diritto comunitario la definizione del riparto interno di competenze tra Stato e Regioni in materie di legislazione concorrente e, dunque, la stessa individuazione dei principî fondamentali, non può prescindere dall'analisi dello specifico contenuto e delle stesse finalità ed esigenze perseguite a livello comunitario. In altri termini, gli obiettivi posti dalle direttive comunitarie, pur non incidendo sulle modalità di ripartizione delle competenze, possono di fatto richiedere una peculiare articolazione del rapporto norme di principio-norme di dettaglio. Nella specie, la puntuale attuazione delle prescrizioni comunitarie, secondo cui le procedure di rilascio del titolo abilitativo per la installazione degli impianti devono essere improntate al rispetto dei canoni della tempestività e della non discriminazione, richiede di regola un intervento del legislatore statale che garantisca l'esistenza di un unitario procedimento sull'intero territorio nazionale, caratterizzato, inoltre, da regole che ne consentano una conclusione in tempi brevi.
Riguarda ancheart. 87 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 88 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 89 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 90 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 91 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 92 Codice delle comunicazioni elettroniche.e altri 3
TELECOMUNICAZIONI - RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - ATTRIBUZIONE E DISCIPLINA CON LEGGE STATALE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AGLI ENTI LOCALI - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI RIPARTO DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE, CON RIGUARDO A MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE O RESIDUALE - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) del decreto legislativo n. 259 del 2003, relativo alla Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., sul presupposto che le norme censurate attribuirebbero direttamente l'esercizio di funzioni amministrative agli enti locali, disciplinando il relativo procedimento, laddove in materia di competenza concorrente o residuale delle Regioni la disciplina legislativa delle funzioni amministrative dovrebbe spettare alle Regioni stesse. Si evidenzia, invero, erroneo il presupposto interpretativo dal quale muovono le regioni ricorrenti. Infatti, le norme impugnate, facendo generico riferimento agli «enti locali», non allocano direttamente funzioni amministrative ad un determinato livello di governo, bensì si limitano a formulare un principio fondamentale di disciplina in forza del quale tutti i procedimenti relativi alla installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica devono essere “gestiti” dai predetti enti.
Riguarda ancheart. 87 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 88 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 89 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 90 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 91 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 92 Codice delle comunicazioni elettroniche.e altri 3
TELECOMUNICAZIONI - INFRASTRUTTURE DI RETI PUBBLICHE DI COMUNICAZIONE - ASSIMILAZIONE AD OGNI EFFETTO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, CON APPLICAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE RELATIVA AL GOVERNO DEL TERRITORIO, PER IL CARATTERE DI DETTAGLIO DELLA DISCIPLINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale prevede che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88, siano assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e che ad esse si applichi la normativa vigente in materia, sollevata sul presupposto della asserita lesione della competenza regionale relativa al governo del territorio, a causa della natura di dettaglio della disciplina censurata. Infatti, la scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato.
TELECOMUNICAZIONI - INFRASTRUTTURE DI RETI PUBBLICHE DI COMUNICAZIONE - LIMITI DI ESPOSIZIONE, VALORI DI ATTENZIONE, OBIETTIVI DI QUALITÀ STABILITI DALLA LEGGE STATALE - OBBLIGO IMPOSTO ALLE REGIONI DI UNIFORMARVISI - RICORSO DELLA REGIONE MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ, NELLE MATERIE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA DELLA SALUTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 7, del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale impone alle Regioni di uniformarsi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sollevata sul presupposto che le norme censurate, vincolando le Regioni anche al rispetto degli obiettivi di qualità, impedirebbero alle Regioni medesime di esercitare una competenza che è stata riconosciuta loro dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 307 del 2003, e successivamente con la sentenza n. 324 del 2003, e cioè la competenza relativa alla indicazione degli obiettivi di qualità. Infatti, questa Corte nella sentenza n. 307 del 2003 ha affermato che compete allo Stato, nel complessivo sistema di definizione degli standard di protezione dall'inquinamento elettromagnetico di cui alla legge n. 36 del 2001, la fissazione delle soglie di esposizione e, dunque, nel lessico legislativo, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, limitatamente per quest'ultimi alla definizione dei valori di campo «ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione» (art. 3, comma 1, lettera d, numero 2), mentre spetta alla competenza delle Regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti e quindi la indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi degli impianti di comunicazione (art. 3, comma 1, lettera d, numero 1). Orbene, la norma impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, rispetta l'indicato riparto di competenze.
TELECOMUNICAZIONI - INSTALLAZIONE E ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ - CONTENUTO DEI MODELLI DA USARE PER LA PRESENTAZIONE - RICORSO DELLA REGIONE MARCHE - DENUNCIATO ESERCIZIO DI POTESTÀ REGOLAMENTARE DA PARTE DELLO STATO IN MATERIE NON RIENTRANTI NELLA SUA COMPETENZA ESCLUSIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95, e dell’allegato 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003, i quali disciplinano il contenuto dei modelli da usare per la presentazione dell’istanza di autorizzazione e della denuncia di inizio attività relativi all'installazione e all'esercizio degli impianti, proposta sul presupposto che tali norme sarebbero espressione di una potestà regolamentare che lo Stato non potrebbe esercitare in materie che non rientrano nella propria sfera di legislazione esclusiva. Infatti, la disciplina impugnata è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in tema di “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale” (art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.). - Vedi, citate, sentenze n. 31/2005 e n. 17/2004.
Riguarda ancheart. 87 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 88 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 89 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 92 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 94 Codice delle comunicazioni elettroniche.e altri 1