Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Valore della causa - Determinazione - Conseguente individuazione dello scaglione ai fini delle spese di lite - Corrispondenza a quella indicata dalle parti - Limite - Volontà del giudice di discostarsi - Obbligo di motivazione della scelta operata - Sussistenza - Violazione - Conseguenze. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.
La determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti se il giudice non ritiene di discostarsi da essa, mentre, ove non concordi con tale dichiarazione, egli è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato.
Cass. civ. n. 607/2026Sez. 2Rv. 676567-01
Riguarda ancheart. 13 Legge professionale forense
Precedenti: 664120-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Domanda di pagamento di una somma determinata di denaro - Istanza di condanna alternativa al “minor importo meglio ritenuto di giustizia e/o di equità” - Rigetto integrale della domanda - Liquidazione delle spese di lite - Scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore - Applicabilità - Fondamento.
Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del "minor importo meglio ritenuto di giustizia e/o di equità", la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, e non di quello per le cause di valore indeterminabile, atteso che in tal caso l'incertezza sull'importo richiesto, data dalla domanda alternativa, riguarda il solo limite minimo.
Cass. civ. n. 31996/2025Sez. 3Rv. 677091-01
Riguarda ancheart. 14 Codice di procedura civileart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 675638-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITA' Appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in controversia del valore non superiore a euro 1100,00 pronunciata secondo equità - Ammissibilità - Limiti.
In tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice, con la conseguenza che tali pronunce sono appellabili, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia.
Cass. civ. n. 26699/2025Sez. 2Rv. 676031-01
Riguarda ancheart. 339 Codice di procedura civile
Precedenti: 674634-01, 646614-01, 666069-01, 665198-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Compensi - Valore della causa - Pluralità di domande di valore determinato e indeterminato - Riferimento al valore della domanda o al cumulo di domande di valore determinato secondo lo scaglione tariffario - Condizioni - Fattispecie.
In tema di liquidazione dei compensi di avvocato, se sono proposte più domande - alcune di valore indeterminabile e altre di valore determinato -, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile solo laddove l'applicazione del relativo scaglione tariffario consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello scaglione relativo al cumulo delle domande di valore determinato. (Nella specie, la S.C. ha 63 <!-- pag. 64 --> confermato la sentenza impugnata, che - a fronte di una domanda di valore determinato, relativa all'accertamento della violazione delle distanze nelle costruzioni, ed una di valore indeterminabile, consistente nell'azione di rivendica della proprietà - aveva liquidato il compenso in base al valore dimostratosi più elevato in rapporto ai due scaglioni presi in considerazione).
Cass. civ. n. 25275/2025Sez. 3Rv. 676336-01
Riguarda ancheart. 15 Codice di procedura civileart. 90 Codice di procedura civileart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 665397-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Domanda di pagamento di una somma determinata di denaro - Istanza di condanna alternativa al «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa» - Rigetto integrale della domanda - Liquidazione delle spese di lite - Scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile. (Fattispecie relativa a una domanda di risarcimento del danno nella quale, alla specifica quantificazione della somma invocata, si accompagnava il riferimento al «diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.»).
Cass. civ. n. 20805/2025Sez. URv. 675638-01
Riguarda ancheart. 1362 Codice civileart. 1363 Codice civileart. 1367 Codice civileart. 14 Codice di procedura civileart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 661238-01, 671794-01, 617412-01, 666456-01
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE Controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile - Competenza del giudice di pace - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
È competente il giudice di pace (fermi i limiti per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia prima facie, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva confermato la competenza del giudice di pace rispetto ad una controversia concernente i presupposti impositivi del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - c.d. COSAP - con riguardo a griglie e intercapedini realizzate lungo il perimetro di un fabbricato).
Cass. civ. n. 20281/2025Sez. 1Rv. 675919-01
Riguarda ancheart. 7 Codice di procedura civileart. 14 Codice di procedura civile
Precedenti: 658513-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Domanda di condanna separata dei singoli convenuti - Determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite - Cumulo del valore delle singole domande - Esclusione - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO In genere.
In ipotesi di domande di condanna separata dei convenuti, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome.
Cass. civ. n. 13750/2025Sez. 1Rv. 674892-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 103 Codice di procedura civile
Precedenti: 663460-01, 670780-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Dichiarazione del difensore ai fini del contributo unificato - Valore della domanda - Irrilevanza - Dichiarazione errata - Liquidazione delle spese - Giudizio di impugnazione proposto per emendare l'errore nella determinazione dello scaglione applicabile - Compensazione delle spese - Ammissibilità.
La dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, ma, ove sia errata, può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali dell'impugnazione proposta dalla parte che voglia emendare l'errore in cui ha indotto il giudice adito nella determinazione dello scaglione applicabile per liquidare le spese nel provvedimento da lui emesso.
Cass. civ. n. 13145/2025Sez. 3Rv. 674621-02
Riguarda ancheart. 9 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 14 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 668082-01, 647509-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Rimborso delle spese a carico del soccombente - Determinazione del valore della controversia in primo grado e in grado di appello - Criterio del “disputatum” - Fattispecie.
Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del principio, la S.C. ha riformato la sentenza che, nonostante l'impugnazione fosse fondata sull'erronea compensazione parziale delle spese in primo grado, aveva liquidato quelle del grado d'appello in ragione dello scaglione corrispondente all'intero importo e non alla sola differenza ancora oggetto di contestazione).
Cass. civ. n. 13145/2025Sez. 3Rv. 674621-01
Riguarda ancheart. 13 Legge professionale forense
Precedenti: 666350-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE Domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali proposta "jure proprio" da congiunti di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro - Esclusione della competenza per materia del giudice del lavoro - Conseguenza - Assoggettamento della controversia al giudice competente per valore.
Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "jure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì "jure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Cass. civ. n. 9972/2025Sez. 3Rv. 674641-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 14 Codice di procedura civileart. 38 Codice di procedura civileart. 442 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 647127-01, 672933-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).