Art. 10 c.p.c.Determinazione del valore

[1]Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

[2]A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art10 · fonte su Normattiva