Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Assicurazione contro gli infortuni non mortali - Somma assicurata - Misura dell’indennizzo - Clausola del contratto di assicurazione relativa alla possibilità di aumentare la misura dell’indennizzo per determinate patologie - Assenza di un patto espresso che fissi il limite massimo dell’obbligazione dell’assicuratore - Interpretazione della polizza entro il limite della somma assicurata - Contrarietà all’art. 1367 c.c. · ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.
Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la "somma assicurata" esprime non il tetto massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente, al fine di determinare la misura dell'indennizzo; ne consegue che, ove il contratto preveda l'aumento della misura standard dell'indennizzo in presenza di determinate patologie, e manchi un patto espresso che fissi il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore, è contraria all'art. 1367 c.c. l'interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell'indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata.
Cass. civ. n. 788/2026Sez. 3Rv. 677561-01
Riguarda ancheart. 1904 Codice civileart. 1908 Codice civile
Precedenti: 674068-01, 553633-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - IN GENERE Estensione del rischio - Interpretazione delle clausole contrattuali - Necessità - Misura del premio - Rilevanza - Esclusione.
In materia di assicurazione contro i danni, l'estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. da 1362 a 1371 c.c., alle quali è estranea la misura del premio pagato dall'assicurato.
Cass. civ. n. 34926/2025Sez. 3Rv. 677232-01
Riguarda ancheart. 1882 Codice civileart. 1904 Codice civileart. 1917 Codice civileart. 1362 Codice civileart. 1363 Codice civileart. 1364 Codice civilee altri 6
Precedenti: 670385-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Domanda di pagamento di una somma determinata di denaro - Istanza di condanna alternativa al «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa» - Rigetto integrale della domanda - Liquidazione delle spese di lite - Scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile. (Fattispecie relativa a una domanda di risarcimento del danno nella quale, alla specifica quantificazione della somma invocata, si accompagnava il riferimento al «diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.»).
Cass. civ. n. 20805/2025Sez. URv. 675638-01
Riguarda ancheart. 1362 Codice civileart. 1363 Codice civileart. 10 Codice di procedura civileart. 14 Codice di procedura civileart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 661238-01, 671794-01, 617412-01, 666456-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITA' - MINIMI SALARIALI Superminimo individuale - Principio dell'assorbimento - Eccezioni - Onere della prova - A carico del lavoratore - Fattispecie. 295 <!-- pag. 296 --> Il cd. superminimo è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a una qualifica superiore, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, interpretando restrittivamente la lettera di assunzione - secondo cui "ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto dalla legge o dal c.c.n.l. sarà assorbito nel superminimo assorbibile" -, aveva limitato tale assorbimento ai soli aumenti dei minimi tabellari, escludendolo per quello derivante dal passaggio automatico ad un superiore inquadramento, previsto dal c.c.n.l. fin dall'assunzione).
Cass. civ. n. 13038/2025Sez. LRv. 675547-01
Riguarda ancheart. 2099 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 650897-01
COMODATO - DURATA Comodato di immobile - Scopo di consentire al comodatario di "vivere con la propria famiglia" - Qualificazione come comodato a termine - Fondamento - Clausole di sollecita restituzione e di immediata risoluzione in caso di separazione coniugale o di decesso del comodatario - Interpretazione. · COMODATO - ESTINZIONE - IN GENERE In genere.
Il contratto di comodato che contiene la clausola secondo cui il comodatario può servirsi del bene per l'uso specifico di "vivere con la propria famiglia" è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1809 c.c., non essendo connotato da precarietà, perché la sua durata è desumibile per relationem dall'uso convenuto tra le parti, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la clausola, inserita nel medesimo contratto, che prevede l'obbligo di restituzione del bene entro trenta giorni dalla richiesta, né quella che contempla l'immediata risoluzione nel caso di separazione coniugale o di decesso del comodatario, essendo entrambe riferibili al recesso giustificato dall'impiego per un uso diverso dalla convivenza del comodatario con la famiglia.
Cass. civ. n. 573/2025Sez. 3Rv. 673376-01
Riguarda ancheart. 1809 Codice civileart. 1362 Codice civileart. 1371 Codice civile
Precedenti: 629890-01
Avvocato e Procuratore , Ricorso per cassazione redatto e depositato in formato nativo digitale - Procura difensiva redatta su supporto cartaceo sottoscritta dalla parte in modalità analogica - Requisito della specialità della procura - Specialità “per collocazione topografica” - Congiunzione materiale - Configurabilità.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza attinente alla validità (o meno) di una procura speciale alle liti (art. 83 c.p.c.), rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, e che presenti un contenuto affatto generico, la cui copia digitalizzata venga utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.) redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e depositato telematicamente – hanno richiamato il principio già espresso da Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, Rv. 666374-01, secondo cui «In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.», e affermato che detto principio, enunciato per il caso di procura in formato analogico congiunta materialmente a ricorso per cassazione anch’esso in formato analogico, si deve «estendere anche alle ulteriori “diverse possibilità di conferimento della procura” contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c. e, dunque, non solo all’ipotesi di procura ‘nativa digitale’ – cioè, redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale -, ma anche al caso, che rileva propriamente in questa sede, di procura ‘digitalizzata’, ossia di procura conferita su supporto cartaceo e che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma».
Cass. civ. n. 2077/2024Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 83 Codice di procedura civileart. 365 Codice di procedura civileart. 159 Codice di procedura civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).