Art. 136 c.p.c.Comunicazioni

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[1]Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

[2]Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o e' rimesso per posta in piego raccomandato, oppure a mezzo di ufficiale giudiziario.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 13 marzo 1979 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art136 · fonte su Normattiva