Art. 136 c.p.c. — Comunicazioni
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[1]Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.
[2]Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o e' rimesso per posta in piego raccomandato, oppure a mezzo di ufficiale giudiziario.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 13 marzo 1979 · versione 0 su Normattiva