Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notifica mediante spedizione postale al vicino del destinatario - Destinatario domiciliato di fatto altrove - Nullità - Sanabilità mediante messaggi telefonici - Esclusione - Fattispecie La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, effettuata ex art. 139, commi 3 e 4, c.p.c. al vicino di casa del destinatario altrove domiciliato, deve ritenersi radicalmente invalida e la nullità del processo notificatorio non può essere oggetto di sanatoria sul presupposto della conoscenza aliunde manifestata circa la pendenza del procedimento.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto valida la notifica del ricorso per la determinazione dell'affidamento e il mantenimento della figlia minore, effettuata mediante spedizione al vicino di casa del destinatario domiciliato per lavoro in altro comune, avendo quest'ultimo, con messaggi telefonici indirizzati alla ricorrente, espresso consapevolezza dell'esistenza del procedimento giudiziario; con la conseguenza ulteriore della rimessione degli atti di causa al giudice di prime cure).
Cass. civ. n. 32587/2025Sez. 1Rv. 676739-02
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civile
Precedenti: 603338-01
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notifica ex art. 140 c.p.c. - Contestazione della firma apposta sull'avviso di ricezione della cd. raccomandata informativa - Querela di falso - Necessità. · PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.
In caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il destinatario che intenda contestare l'avvenuta sottoscrizione dell'avviso di ricezione della cd. raccomandata informativa deve proporre querela di falso.
Cass. civ. n. 31395/2025Sez. 2Rv. 676321-02
Riguarda ancheart. 221 Codice di procedura civileart. 140 Codice di procedura civile
Precedenti: 675018-01
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Art. 139 c.p.c. - Ufficio del destinatario - Nozione.
Per ufficio del destinatario - presso il quale, ai sensi dell'art. 139, comma 1, c.p.c., può essere validamente eseguita la notifica - deve intendersi il luogo ove questi presta servizio o svolga un'attività lavorativa (sia essa organizzata o diretta in proprio ovvero alle dipendenze di altri), nel quale, peraltro, non è necessario che egli sia fisicamente presente in modo abituale o costante, essendo sufficiente che sussista un collegamento stabile, suscettibile di fondare una presunzione di reperibilità e conseguente conoscibilità dell'atto consegnato.
Cass. civ. n. 27321/2025Sez. 3Rv. 676721-01
Precedenti: 645917-01
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE Documento proveniente dalla parte - Prova in favore della medesima - Idoneità all'inversione dell'onere probatorio - Esclusione - Fattispecie.
Un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti la pretesa azionata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in relazione alla notificazione di una cartella di pagamento, aveva ritenuto idonea prova dell'invio della raccomandata informativa l'"avviso di notizia di avvenuta notifica" e la "distinta di postalizzazione", trattandosi di documenti provenienti entrambi dall'agente per la riscossione interessato alla notificazione in questione). 218 <!-- pag. 219 -->
Cass. civ. n. 21288/2025Sez. 3Rv. 675955-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 617 Codice di procedura civile
Precedenti: 505362-01
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Notificazione non a mani proprie - Raccomandata informativa - Assenza dell'avviso di spedizione - Prova dell'invio - Diversa modalità - Avviso di ricevimento riferibile alla raccomandata.
In caso di notificazione non eseguita a mani proprie del destinatario, l'invio della raccomandata informativa, che non sia documentato allegando il relativo avviso di spedizione, può essere provato attraverso altro idoneo mezzo di prova, tra cui l'avviso di ricevimento univocamente riferibile alla raccomandata stessa.
Cass. civ. n. 21288/2025Sez. 3Rv. 675955-02
Riguarda ancheart. 140 Codice di procedura civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 672108-01
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Relata di notifica - Mancato ricevimento - Onere di aggredire ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata - Esclusione - Contestazione di una sola attestazione - Sufficienza.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il destinatario che assuma non essere stato consegnatario di un atto, risultante a lui recapitato sulla base di una relata di notifica, al fine di contestare il suo mancato ricevimento, non è tenuto ad aggredire ognuna e ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata, che documentano le attività svolte dal pubblico ufficiale in occasione della notifica, potendo l'accertamento della falsità dell'atto basarsi sulla contestazione di immutazioni del vero anche di una sola di esse.
Cass. civ. n. 16640/2025Sez. 3Rv. 675018-01
Riguarda ancheart. 1 legge 890/1982art. 7 legge 890/1982art. 8 legge 890/1982art. 148 Codice di procedura civileart. 149 Codice di procedura civileart. 221 Codice di procedura civile
Precedenti: 655279-01
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Accertamento della falsità della sottoscrizione - Prova del mancato ricevimento degli avvisi di accertamento - Sufficienza - Accertamento della veridicità delle altre attestazioni - Necessità - Esclusione.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'accertamento in ordine alla falsità della sottoscrizione ha valore di per sé sufficiente a provare il mancato ricevimento degli avvisi di accertamento, nonché assorbente rispetto all'accertamento inerente alla veridicità delle altre attestazioni.
Cass. civ. n. 16640/2025Sez. 3Rv. 675018-02
Riguarda ancheart. 1 legge 890/1982art. 7 legge 890/1982art. 8 legge 890/1982art. 148 Codice di procedura civileart. 149 Codice di procedura civile
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).