Art. 177 c.p.c. — Effetto e revoca delle ordinanze
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[1]Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisine della causa.
[2]Salvo che la legge le dichiari espressamente non impugnabili o predisponga uno speciale mezzo di reclamo contro di esse, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate; ma se la pronuncia e' avvenuta sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre, non sono revocabili, neppure dal collegio, se non con l'accordo di tutte.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva