Art. 177 c.p.c. — Effetto e revoca delle ordinanze
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[1]Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisine della causa.
[2]((Le ordinanze possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha prenunciate, salvo che siano state impugnate a norma dell'articolo seguente, ovvero la legge le dichiari espressamente non impugnabili, o predisponga contro di esse un mezzo di reclamo diverso da quello previsto dall'articolo seguente. Se la pronuncia e' avvenuta sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre, l'ordinanza non e' revocabile se non sull'accordo di tutte)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483
3Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949.
Testo vigente dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951 · versione 7 su Normattiva