Art. 177 c.p.c. — Effetto e revoca delle ordinanze
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[1]((Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
[2]Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
[3]Non sono modificabili ne' revocabili dal giudice che le ha pronunciate: 1° le ordinanze pronunziate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti; 2° le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge; 3° le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo, diverso da quello previsto dall'articolo seguente; 4° le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva