Art. 184-bis c.p.c. — Rimessione in termini
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 132 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 132 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
4 versioni dal 1993
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Notifica oltre il termine determinata da caso fortuito o forza maggiore - Rimessione in termini - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento rispetto all’ordinanza-ingiunzione in corso di lite, lesione del diritto di azione e di difesa del creditore - Manifesta infondatezza della questione.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 184-bis e 644 del codice di procedura civile, nella parte in cui, il primo, prevede che non siano oggetto di rimessione in termini decadenze in cui è incorsa la parte per causa ad essa non imputabile che si siano verificate prima della instaurazione del processo, ed il secondo, nella parte in cui non prevede che il creditore che ottiene un decreto ingiuntivo e non riesca a notificarlo tempestivamente per cause ad esso non imputabili non possa ottenere un provvedimento che lo rimetta in termini ai fini della ulteriore notificazione. La Corte, infatti, non può che riaffermare il precedente orientamento in ordine alla perentorietà dei termini, stabilendo la ragionevolezza del bilanciamento compiuto dal legislatore tra l’interesse alla perentorietà dei termini e quello alla salvaguardia del diritto di difesa, non potendosi ammettere una deroga alla regola generale dell’improrogabilità dei termini perentori, concepibile solo nella ipotesi in cui l’inutile decorso del termine determinasse la perdita del diritto vantato e comportasse l’impossibilità per la parte di altrimenti agire e difendersi in giudizio per la sua tutela. Né può ritenersi comparabile la diversa disciplina che regola l’ipotesi dell’ordinanza-ingiunzione in corso di lite ‘ex’ art. 186-ter cod.proc.civ., onde va esclusa la possibilità che essa possa fungere da ‘tertium comparationis’, restando, tuttavia, affidata alla discrezionalità del legislatore la differenziazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale. - V. ordinanze citate nn. 276 e 97/1989; 855/1988 e 559/2000; sentenze n. 18/2002, 120/1976, 53/1998; ordinanza n. 303/2002; sentenze nn. 180/2004; 65/1996 e 295/1995; ordinanza n. 80/1998.
Riguarda ancheart. 644 Codice di procedura civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 184-bis e 644 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004. F.to: Valerio ONIDA, P…
ECLI:IT:COST:2004:350 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 184 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice onorario della sezione distaccata di Carbonia del Tribunale di Cagliari, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo de…
ECLI:IT:COST:2000:401 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art184bis · fonte su Normattiva