Procedimento civile - Chiusura dell'istruzione - Ordinanza successiva, anticipatoria di condanna - Inidoneità a costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale - Lamentata disparita' di trattamento tra i destinatari di ordinanze in funzione anticipatoria di sentenza e, in particolare, rispetto all'ordinanza-ingiunzione 'ex' art. 186-'ter' cod. proc. civ. - Diversità strutturale e funzionale delle ordinanze in esame - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186-'quater' codice procedura civile - nella parte in cui non prevede che l'ordinanza (anticipatoria di condanna) ivi disciplinata, costituisca titolo per l'iscrizione della ipoteca giudiziale - per asserita violazione dell'art. 3 Costituzione, in considerazione dei meno rigorosi presupposti sulla base dei quali viene dichiarata esecutiva l'ordinanza-ingiunzione di cui al precedente art. 186-'ter'. Nel quadro dell'ampia potesta' discrezionale, ripetutamente riconosciuta da questa Corte al legislatore, riguardo alla conformazione degli istituti processuali ed alla differenziazione delle condizioni di accesso all'esecuzione forzata nei vari tipi di giudizi - la denunciata divergenza tra i due paradigmi normativi messi a confronto e', infatti, coerente alla diversita' dei presupposti e delle finalita' cui rispondono i provvedimenti da dette norme rispettivamente disciplinati; potendo, al piu', configurare una mera disarmonia normativa, tuttavia razionalmente spiegabile proprio in rapporto alla fisiologica destinazione dell'ordinanza 'ex' art. 186-'quater' ad essere riassorbita nella sentenza, ovvero ad acquistare essa medesima l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza e quindi a divenire, come tale, titolo idoneo ad iscrivere l'ipoteca giudiziale. Precedenti: - sentenze nn. 385/1997 e 168/2000 su natura ed effetti dell'ordinanza anticipatoria di condanna; - sentenze n. 65/1996 e 358/1996 sulla discrezionale del legislatore in tema di conformazione degli istituti processuali.
PROCESSO CIVILE - ORDINANZA DI CONDANNA SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELL'ISTRUZIONE - OMESSA PREVISIONE, IN CASO DI RIGETTO DELL'ISTANZA, DI CONDANNA DELLA PARTE ISTANTE ALLE SPESE DI LITE - MANCATA PREVISIONE, ALTRESI', CHE L'ORDINANZA DI RIGETTO ACQUISTI, RICORRENDONE I PRESUPPOSTI, EFFICACIA DI SENTENZA, COME NEL CASO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI DEL PROCESSO, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - INFONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186-quater cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice, ove rigetti l'istanza proposta ai sensi del primo comma, per essere infondata o non provata la domanda, possa condannare la parte istante al pagamento delle spese di lite e che l'ordinanza di rigetto sia suscettibile di acquistare l'efficacia di sentenza, in quanto - posto che l'art. 186-quater, cod. proc. civ.,, ha introdotto nel sistema processuale un istituto avente finalita' anticipatoria degli effetti della decisione, che si realizza attraverso un meccanismo potenzialmente conclusivo del giudizio di primo grado (con il peculiare provvedimento denominato "ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione", il giudice, sulla base degli elementi probatori acquisiti, puo' disporre, ad istanza di parte, il pagamento di somme, ovvero la consegna o il rilascio di beni, provvedendo sulle spese processuali; detta ordinanza, revocabile con la sentenza che definisce il giudizio, oltre a costituire titolo esecutivo, e' idonea ad acquistare l'efficacia della sentenza, qualora il processo si estingua, ovvero la parte intimata dichiari di rinunciare alla pronuncia della sentenza); che con l'introduzione di tale norma il legislatore ha voluto perseguire una essenziale finalita', consistente nell'anticipare i tempi di realizzazione del "petitum" rispetto all'ordinario schema processuale e nel semplificarne le modalita', in tutti quei casi in cui la domanda abbia ad oggetto il pagamento di somme ovvero la consegna o il rilascio di beni ed il giudice ritenga raggiunta la prova del fatto costitutivo invocato; che tale effetto si realizza mediante l'emanazione di un provvedimento a cognizione piena, i cui tratti peculiari sono rappresentati dall'agile forma di ordinanza, dal contenuto decisorio ed esecutivo e dalla potenziale idoneita' ad acquistare efficacia di sentenza; e che e' proprio in funzione di detta idoneita' che il provvedimento contiene tutte le statuizioni della sentenza, tra le quali segnatamente la liquidazione delle spese, in modo tale da sostituirsi ad essa, allorche' si verifichi l'estinzione del processo o intervenga la dichiarazione di rinuncia della parte intimata - e' del tutto ragionevole la mancata previsione della operativita' del meccanismo processuale in esame, nel caso di rigetto dell'istanza, tenuto conto che, allorquando la domanda di condanna risulti infondata o non provata, vengono meno gli stessi motivi di attuazione anticipata (realizzazione anticipata del "petitum") della tutela giurisdizionale; in quanto la scelta del legislatore di riferire gli effetti anticipatori dell'ordinanza alla sola ipotesi di accoglimento della domanda di condanna, alla quale essi sono strutturalmente collegati, prevedendo esclusivamente in tal caso che essa debba contenere il provvedimento di liquidazione delle spese, e' coerente con la "ratio" della norma, stante la potenziale attitudine dell'ordinanza ad acquistare l'efficacia della sentenza ed a sostituirsi ad essa; ed in quanto non e' ravvisabile nessun contrasto con l'art. 24 Cost., considerando che, allorquando si sia concluso, con il rigetto dell'istanza, il procedimento incidentale instaurato ai sensi della disposizione impugnata, riprendono vigore le ordinarie regole processuali, in forza delle quali con la sentenza che definisce il processo il giudice dispone in ordine alle spese. - O. nn. 7, 168 e 189/1997. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 7 d.l. 432/1995