Art. 271 c.p.c. — Costituzione del terzo chiamato
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[1]Il terzo che si costituisce deve depositare la comparsa di risposta con la procura e i documenti.
[2]Nella comparsa deve proporre le istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva