Art. 283 c.p.c. — Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
[1]Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sull'istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, la parte interessata puo' riproporla al giudice d'appello con l'impugnazione principale o con quella incidentale.
[2]Allo stesso giudice e con le stesse forme si puo' chiedere che revochi la concessione della provvisoria esecuzione e sospenda l'esecuzione iniziata.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva