Art. 283 c.p.c.Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

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[1]Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sull'istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, la parte interessata puo' riproporla al giudice d'appello con l'impugnazione principale o con quella incidentale.

[2]Allo stesso giudice e con le stesse forme si puo' chiedere che revochi la concessione della provvisoria esecuzione e sospenda l'esecuzione iniziata.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art283 · fonte su Normattiva