Art. 311 c.p.c. — Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
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((Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili)).
Testo vigente dal 3 gennaio 1994 al 10 dicembre 1994 · versione 66 su Normattiva