Art. 311 c.p.c. — Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
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Il procedimento davanti ai pretori e ai conciliatori, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 3 gennaio 1994 · versione 0 su Normattiva