Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO Querela di falso - Proposizione in via incidentale - Rimessione al collegio del giudizio di falso - Sospensione "ex lege" della causa di merito - Decisione del collegio - Prosecuzione della causa di merito - Impugnazione della decisione sulla querela di falso – Sospensione facoltativa - Ammissibilità - Fondamento. · PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.
Nell'ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall'art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all'area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l'applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al comma 2, dell'art. 337 citato.
Cass. civ. n. 28752/2025Sez. 2Rv. 676940-01
Riguarda ancheart. 225 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civile
Precedenti: 644288-01
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudizio di impugnazione di sentenza parziale - Sospensione del giudizio proseguito ex art. 279, comma 4, c.p.c. - Ammissibilità - Sospensione ex art. 295 o art. 337 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo è quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo an debeatur, restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia quella di cui all'art. 337, comma 2 c.p.c., in ragione del fatto che il giudizio è unico e la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale.
Cass. civ. n. 26536/2025Sez. 3Rv. 676595-01
Riguarda ancheart. 279 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civile
Precedenti: 657832-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Pronuncia di condanna nei confronti di società estinta - Erroneità della statuizione - Deducibilità del vizio in sede di opposizione all'esecuzione - Esclusione - Impugnazione della sentenza - Necessità. 234 <!-- pag. 235 --> · SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.
In tema di esecuzione forzata, l'erronea pronuncia di condanna resa nei confronti di una società estinta integra un vizio deducibile con l'impugnazione della sentenza, ai sensi degli artt. 324 e 337 c.p.c., e non con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Cass. civ. n. 21840/2025Sez. 3Rv. 675458-01
Riguarda ancheart. 615 Codice di procedura civileart. 479 Codice di procedura civileart. 480 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 2495 Codice civile
Precedenti: 615155-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Processo esecutivo - Sospensione ex artt. 295 e 337 c.p.c. - Inapplicabilità - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.
Non si applica al processo esecutivo la sospensione di cui all'art. 337 c.p.c., né quella prevista dall'art. 295 c.p.c., in quanto tali norme - la prima in modo implicito e la seconda esplicitamente - fanno riferimento al processo di cognizione ed ai rapporti tra giudizio civile ed altri giudizi, mentre il giudice dell'esecuzione non decide alcun giudizio che possa a propria volta essere legato alla definizione di altro processo di cognizione da un rapporto di dipendenza in senso tecnico giuridico.
Cass. civ. n. 17003/2025Sez. 3Rv. 675116-01
Riguarda ancheart. 295 Codice di procedura civile
Precedenti: 648476-01
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Condizioni - Sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c. - Ammissibilità - Fattispecie.
Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione che aveva respinto la domanda di sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, del giudizio di usucapione introdotto dal convenuto dopo la sentenza di primo grado).
Cass. civ. n. 12258/2025Sez. 2Rv. 674564-01
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura civileart. 42 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civileart. 336 Codice di procedura civileart. 111 Costituzione
Precedenti: 664320-01, 667230-01, 662227-03
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda di riscossione contributi condominiali - Rapporto di continenza - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in caso di impossibilità di disporre la riunione o la declaratoria di continenza - Sospensione ex artt. 295 o 337, comma 2, c.p.c. · PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.
Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa 58 <!-- pag. 59 --> monitoria. Ne consegue che, laddove non possa farsi luogo alla riunione del procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.
Cass. civ. n. 2211/2025Sez. 2Rv. 673641-03
Riguarda ancheart. 39 Codice di procedura civileart. 274 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civile
Precedenti: 599252-01, 599253-01, 661084-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).